DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI
ART. 1
Denominazione
L’associazione denominata “Associazione RUVUMA Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale” detta anche RUVUMA ONLUS ha sede legale in Milano.
Potrà essere istituita una sede operativa in una località diversa da quella della sede legale; in tal caso anche la sede operativa dovrà essere indicata in tutte le comunicazioni esterne dell’ente.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
L’associazione si impegna a non assumere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro né a collegarsi con enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopi di lucro.
L’associazione è costituita e disciplinata ai sensi degli art. 14 e seguenti del codice civile, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, del D. Lgs, 4 dicembre 1997, n. 460 nonché del presente statuto.
L’Associazione potrà acquisire la qualifica di quale Organizzazione Non Governativa ai sensi e per gli effetti della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso si impegna ad accettare i controlli periodici stabiliti dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
ART. 2
Finalità e scopi istituzionali
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera nei settori della beneficenza, della tutela dei diritti civili, della formazione professionale, dell’assistenza sociale e dell’assistenza sanitaria nei confronti di soggetti svantaggiati per la realizzazione delle seguenti attività:
programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo,
interventi di formazione in loco di cittadini dei paesi in via di sviluppo,
attività di informazione e di educazione allo sviluppo.
Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo da attuarsi attraverso:
la promozione di forme di assistenza e soccorso a coloro che vivono in condizione di povertà e miseria in ogni parte del mondo;
la realizzazione di iniziative e di attività sanitarie nei paesi in via di sviluppo;
la realizzazione di interventi di formazione professionale finalizzati alla preparazione sanitaria del personale locale;
la costruzione di strutture residenziali a livello comunitario per l’accoglienza di giovani orfani;
la promozione e l’attivazione di forme di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo finalizzate alla soluzione dei problemi derivanti dalla carenza di acqua potabile;
promozione e la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;
la sensibilizzazione alle iniziative sopra elencate.
Per la realizzazione di tali scopi l’associazione:
intraprende qualsiasi operazione che sarà ritenuta utile o necessaria a promuovere ed attuare gli scopi dell’associazione o procurare contributi ai fondi della medesima;
promuove e realizza progetti di adozione a distanza;
promuove e realizza progetti finalizzati alla crescita dell’individuo ed alla solidarietà umana sia in modo autonomo sia in collaborazione con gli enti pubblici del territorio;
promuove la costituzione di enti ed organismi che abbiano scopi e finalità simili a quelli dell’associazione;
stipula contratti, negozi ed accordi che consentano di realizzare gli scopi e le finalità dell’associazione.
Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all’art. 10 – 5° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.
Le modalità di funzionamento, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell’Assemblea dei soci.
L’associazione si impegna a presentare annualmente relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi in corso agli enti che ne facciano richiesta ai sensi di legge.
L’associazione si impegna a fornire adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste anche attraverso l’attivazione di strutture e la qualificazione del personale necessari allo scopo.
L’associazione esprime la propria disponibilità a dimostrare l’esperienza operativa e la capacità organizzativa richieste, in rapporto ai paesi i via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si chiede il riconoscimento di idoneità e ad accettare i controlli periodici stabiliti dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica.
L’associazione assume l’obbligo di presentare i bilanci analitici dell’ultimo triennio, di documentare la tenuta della contabilità nonché di presentare una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi.
SOCI
ART. 3
Definizione, doveri e diritti dei Soci
Sono Soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione nonché quelli che verranno ammessi secondo le procedure e le modalità previste dal successivo Articolo 4.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo al pagamento della quota sociale annuale, alla partecipazione alle iniziative promosse per il perseguimento delle finalità statutarie al rispetto dello statuto, del regolamento e delle decisioni degli organi dell’associazione.
L’adesione all’associazione comporta, per il Socio maggiore di età, il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti nonché al diritto all’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione.
ART. 4
Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati con la sottoscrizione dell’istanza predisposta dal Consiglio Direttivo dell’associazione.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
Tutti i soci sono iscritti nell’apposito registro nel quale sono annotati, oltre agli elementi di identificazione, anche l’indirizzo al quale devono essere inoltrate le comunicazioni afferenti all’associazione.
ART. 5
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
per dimissioni da comunicarsi per iscritto al presidente del Consiglio Direttivo;
per cause naturali che comportino l’impossibilità ad operare per la realizzazione delle finalità dell’associazione;
per esclusione;
La delibera di esclusione è assunta dall’Assemblea dei Soci solo a seguito di accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme di legge ed agli obblighi previsti dal presente statuto o per indegnità manifesta.
L’Assemblea dei Soci delibera l’esclusione di un associato, su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste per le deliberazioni in seduta ordinaria; in ogni caso deve essere conferito al socio la possibilità di produrre in tempo utile memorie e documentazioni utile a sostenere la propria posizione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 6
Elenco degli organi
Sono Organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei Soci
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo
Il Revisore dei conti
I componenti degli organi di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente.
Ai componenti degli organi di amministrazione è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento degli incarichi sociali.
ART. 7
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e per i quali non siano intervenute pronunce di decadenza; l’Assemblea dovrà essere convocata almeno due volte all’anno.
Essa è sempre convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata da recapitarsi ai singoli soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione; il Consiglio Direttivo delibera gli argomenti da inserire all’ordine del giorno della seduta dell’Assemblea.
L’Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all’estero.
In prima convocazione l’assemblea è validamente convocata con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza di voti dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti
I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea a mezzo di delega scritta; ciascun delegato non può essere portatore di più di tre deleghe.
In seduta ordinaria l’Assemblea delibera in ordine a:
nomina dei componenti gli organi di amministrazione,
nomina del revisore dei conti,
approvazione dei documenti contabili e della relazione di gestione,
approvazione della quota sociale proposta dal Consiglio Direttivo,
approvazione del regolamento di amministrazione,
pronunce di decadenza dei soci,
argomenti sottoposti alla deliberazione dell’assemblea da parte del Consiglio Direttivo.
Per deliberare la modifica del presente statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le riunioni delle assemblee in cui non è richiesta la presenza di un notaio sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 8
Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da 5 a 7 membri nominati dall’assemblea e scelti tra i soci.
Il Presidente è nominato all’interno del Consiglio Direttivo dai suoi componenti nella seduta di insediamento del nuovo organo direttivo.
Nella stessa seduta e con le stesse modalità è eletto i Vice Presidente
Il Consiglio rimane in carica per 3 anni e non può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno due Consiglieri.
Essa può riunirsi in ogni luogo in Italia o all’estero.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente
Le riunioni sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione e può compiere quanto ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della stessa.
Il Consiglio Direttivo può delegare, nelle forme prescritte dalla legge, tutti o parte dei poteri ad uno o più dei suoi componenti o ad altri membri dell’Associazione.
ART. 9
Competenze del Consiglio Direttivo
Spetta Consiglio Direttivo:
nominare il Presidente ed il Vice Presidente dell’associazione,
autorizza il Presidente a stare in giudizio ed a nominare procuratori legali,
deliberare l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci,
predisporre il bilancio d’esercizio o il rendiconto annuale,
proporre all’Assemblea dei Soci l’ammontare della quota associativa,
predisporre, se ritenuto opportuno, un documento di programmazione economica per la realizzazione delle attività del nuovo anno solare,
promuovere le iniziative finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali,
gestire il patrimonio dell’ente,
deliberare l’accettazione di lasciti, eredità e donazioni,
gestire i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.
ART. 10
Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione e la rappresenta in giudizio e di fronte ai terzi; in caso di assenza o di temporaneo impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e non può essere revocato dal Consiglio Direttivo se non per violazioni dello statuto o per impedimento; le condizioni di impedimento sono definite nel regolamento dell’associazione; la revoca o la pronuncia di impedimento comporta la decadenza dall’associazione.
Nel caso in cui il Presidente rassegni le proprie dimissioni dall’associazione o nel caso in cui il Consiglio Direttivo pronunci la revoca o la condizione di impedimento, come previsto dal comma precedente, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l’Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo amministratore che subentri nel Consiglio Direttivo al Presidente cessato ai sensi del primo comma.
La convocazione dell’Assemblea è deliberata nella stessa seduta durante la quale il Consiglio Direttivo prende atto dell’impedimento del Presidente ovvero ne pronuncia la revoca.
Nel caso in cui il Presidente rassegni le dimissioni esclusivamente dall’incarico di Presidente avrà facoltà di restare nel Consiglio Direttivo dell’associazione e sarà sostituito dal Vice Presidente mentre il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo Vice Presidente
ART. 11
Bilancio e Contabilità
L’Associazione informa la propria contabilità a criteri privatistici e provvede alla redazione di bilancio d’esercizio o di un rendiconto annuale.
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d’esercizio o il rendiconto economico che deve essere obbligatoriamente approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno unitamente alla relazione sulla gestione dell’Associazione.
Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
L’Assemblea può incaricare il Consiglio Direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.
Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare proventi, utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; in modo specifico ha l’obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali propri dell’organizzazione.
E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.
L’associazione si Impegna a presentare i bilanci analitici dell’ultimo triennio ed a documentare la tenuta della contabilità.
ART. 12
Revisore
L’Assemblea dei Soci nomina il revisore dei conti.
Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data della nomina; può essere rieletto senza interruzione tra un mandato ed il successivo.
Il revisore assicura il controllo contabile ed amministrativo dell’associazione e relaziona annualmente l’Assemblea dei Soci in occasione dell’approvazione dei documenti contabili annuali.
Per lo svolgimento del proprio mandato, il revisore hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’associazione.
PATRIMONIO SOCIALE – ENTRATE – ESERCIZI SOCIALI
ART. 13
Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a titolo di incremento del patrimonio,
lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
ART. 14
Mezzi finanziari
L’associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
quote associative,
rendite patrimoniali,
contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni;
finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
VARIE
ART. 15
Servizi bancari
L’associazione si avvale di un istituto bancario di comprovata solidità scelto in base alle migliori condizioni offerte.
L’associazione utilizza i normali strumenti bancari per la gestione delle proprie attività.
ART. 16
Scioglimento
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altre ONG o ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.